Il venditore di un immobile è obbligato in solido con l’acquirente a corrispondere le spese condominiali per l’anno in corso e per l’anno precedente alla vendita, ove per anno non si intende l’anno solare ma l’anno di gestione (art. 63 comma 4 delle disp. att. c.c.).
Il venditore sarà tenuto a corrispondere le spese condominiali fino a quando non avrà consegnato all’amministratore di condominio copia autentica del contratto di compravendita (art. 63 comma 5 delle disp. att. c.c.).
Cosa dice la legge
Qui di seguito è riportato un estratto dell’articolo 63, disp. att. codice civile, che disciplina gli oneri condominiali in caso di vendita dell’immobile.
Il mio consiglio
Se sei il venditore di un immobile, una volta fatto il rogito devi trasmetterlo immediatamente all’amministratore di condominio perchè è solo da questo momento che tu non risulterai più essere un condomino.
Questo comporta delle conseguenze molto importanti. Infatti dal momento in cui tu non sarai più condomino, perchè avrai comunicato la vendita dell’immobile e delle parti comuni dell’edificio a te spettanti, l’amministratore di condominio non potrà più agire contro di te,venditore, con un decreto ingiuntivo.
La legge infatti riconosce tale possibilità di agire con un decreto ingiuntivo, quindi con uno strumento molto rapido di recupero del credito, solamente nei confronti dei condomini. Mentre, per recuperare tali somme da un soggetto che non è più un condomino, il condominio dovrà necessariamente agire in via ordinaria con tutte le lungaggini del caso.
Ecco perchè trasmettere il rogito all’amministratore di condominio è molto importante, in quanto cautela il venditore da eventuali richieste avanzate nei suoi confronti. In tal modo si garantisce maggiormente la possibilità che quel credito venga effettivamente corrisposto dall’acquirente e non dal venditore.