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Il nuovo decreto legislativo per il Crowdfunding: SRL, Autorità competenti e Sanzioni

Indice dell'articolo

Introduzione

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua il regolamento UE relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. Tra i principali provvedimenti: le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata che potranno essere offerte al pubblico per reperire risorse finanziarie attraverso piattaforme di crowdfunding, la definizione delle autorità nazionali competenti e la disciplina dell’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Infine, la definizione delle sanzioni per la non corretta applicazione delle regole del crowdfunding.

Autorità competenti: Consob e Banca d’Italia

Il decreto legislativo identifica la Consob e la Banca d’Italia come autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dello stesso regolamento. Queste autorità avranno il compito di autorizzare e, eventualmente, revocare l’autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding e assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento.

Offerta di quote di società a responsabilità limitata (SRL)

Grazie all’adeguamento della normativa nazionale, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata potranno costituire oggetto di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding. Questo apre nuove opportunità per le imprese che vogliono reperire risorse finanziarie tramite il crowdfunding, favorendo lo sviluppo di nuovi progetti e start-up innovative.

Ruolo degli investitori e degli intermediari

Le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono obblighi specifici sia per gli investitori che per gli intermediari coinvolti nel processo. Gli intermediari abilitati dovranno depositare al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi entro trenta giorni dalla chiusura dell’offerta. Gli investitori, invece, dovranno conferire mandato agli intermediari incaricati per effettuare l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori.

Informazioni chiave sull’investimento

I fornitori di servizi di crowdfunding devono fornire ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. Il titolare del progetto è responsabile delle informazioni presenti nella scheda, mentre il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite nella scheda stessa. Le schede sull’investimento devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro UE, garantendo così trasparenza e accessibilità delle informazioni per gli investitori interessati.

Sanzioni previste

Il decreto legislativo prevede sanzioni amministrative nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2020/1503 e degli atti delegati e norme tecniche di regolamentazione. Le sanzioni riguardano anche l’inosservanza delle disposizioni relative alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste vanno da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 500.000 euro, ovvero fino al 5% del fatturato, quando tale importo è superiore a 500.000 euro.

Conclusione

L’approvazione del decreto legislativo relativo al crowdfunding introduce importanti novità per le imprese e gli investitori in Italia, favorendo la diffusione di questa modalità di finanziamento e offrendo maggiori garanzie di trasparenza e sicurezza. L’apertura alle quote di società a responsabilità limitata e la definizione delle autorità competenti e delle sanzioni previste rappresentano un passo avanti nella regolamentazione del crowdfunding nel nostro Paese, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema delle start-up e delle imprese innovative.

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