Approfondiamo alcuni aspetti di un istituto presente nel nostro ordinamento: il fondo patrimoniale. Vediamo come si collega alla tematica degli immobili all’asta e chiariamo alcune problematiche che possono sorgere in merito.
Cos’è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale serve sostanzialmente a creare un vincolo di destinazione su dei beni. Vediamo cosa dice la legge a riguardo.
Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale
“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.”
Cosa accade nella realtà
Normalmente i coniugi decidono di costituire tale vincolo di destinazione su un bene immobile, di solito la propria casa d’abitazione, che viene così legato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Quindi solo i creditori collegati ad obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia potranno aggredire quel bene immobile per metterlo all’asta. Per tutti gli altri creditori, che vantano crediti estranei ai bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale costituirà uno schermo al pignoramento dei beni che ne fanno parte. Il fondo patrimoniale serve pertanto alla tutela dei bisogni della famiglia.
Ma cosa si intende per “bisogni della famiglia“?
Nel corso del tempo la portata di tale concetto ha subito un’evoluzione.
In origine si ritenevano tali le spese per l’istruzione della prole. Vi si facevano rientrare anche le spese condominiali, le spese per le utenze dell’abitazione e spese simili. I creditori, titolari di crediti non connessi a tali bisogni, non potevano in alcun caso agire sui beni del fondo per far valere i propri diritti.
Di questo strumento purtroppo si è abusato, quindi il legislatore prima e la Corte di Cassazione poi attraverso numerose pronunce, sono intervenuti depotenziando questo strumento di tutela patrimoniale che per molto tempo si era rivelato un buon metodo per eludere i propri creditori.
L’intervento del legislatore
Il legislatore ha stabilito che il fondo patrimoniale si consolida solo quando sia trascorso 1 anno dalla sua costituzione.
Ad esempio se il fondo patrimoniale è costituito il 1° gennaio del 2017, perchè possa fare effettivamente da schermo al patrimonio ad esso destinato nei confronti dei creditori non legati ai bisogni della famiglia, dovrà trascorrere un anno. Dunque i creditori precedenti alla data del 1° gennaio 2017, entro un anno da essa, potranno ancora aggredire i beni del fondo patrimoniale e metterli all’asta. Quindi entro un anno dalla costituzione i soggetti che hanno costituito il fondo patrimoniale non saranno ancora tutelati da esso. Superato l’anno, il vincolo, ad esempio su un immobile, si sarà consolidato.
Inoltre, sempre nel caso di creditori il cui credito sia precedente alla data del 1° gennaio 2017, essi potranno, entro 5 anni da quella data, aggredire l’immobile chiedendo la revoca del fondo patrimoniale. Quindi potrà essere azionato un giudizio di revoca del fondo patrimoniale e una volta ottenuta la revoca si potrà aggredire l’immobile.
Le pronunce della Cassazione
Abbiamo detto che anche la Cassazione è intervenuta interpretando la legge, in particolare dando un’interpretazione estensiva del concetto di “bisogni della famiglia”. Ne è risultato così ampliato lo spettro dei creditori ai cui crediti poter destinare i beni del fondo patrimoniale. Sono stati inseriti infatti anche crediti derivanti dall’attività professionale o dall’attività imprenditoriale dei singoli soggetti.
In realtà la Cassazione ha fornito interpretazioni molto complesse pertanto bisognerebbe valutare caso per caso quali siano le tipologie di crediti che possono o meno aggredire un immobile sottoposto a fondo patrimoniale.
Nel complesso si può comunque affermare che è stato ampliato lo spettro di creditori che ora possono aggredire l’immobile su cui è stato costituito fondo patrimoniale.
In conclusione
Il decorso del termine di un anno per il consolidamento del fondo e l’ampliamento dei creditori che possono aggredirlo hanno determinato un notevole depotenziamento di tale istituto. Quanto alla sua capacità di fungere da schermo patrimoniale, esso ha perso il suo appeal.
Tuttavia accade di frequente che viene acquistato un immobile con un mutuo, la banca iscrive ipoteca sull’immobile e successivamente il proprietario, che magari non riesce a pagare le rate del mutuo, trascrive un fondo patrimoniale, cioè decide di vincolare quel bene immobile solamente ai bisogni della famiglia.
Si tratta evidentemente di persone mal consigliate da non si sa bene chi!
Infatti alla banca non è opponibile quel vincolo in quanto è successivo all’iscrizione di ipoteca sull’immobile. La banca, in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo, può pignorare l’immobile che viene così messo all’asta per essere venduto. Dunque quel fondo patrimoniale trascritto dopo l’iscrizione di ipoteca non è opponibile alla procedura.
Quindi quando dovete effettuare delle operazioni a tutela del vostro patrimonio non fidatevi dei consigli di consulenti improvvisati. Rivolgetevi ad un esperto in materia altrimenti il rischio di incorrere in equivoci e spese inutili è molto frequente, come nel caso tanto millantato della donazione di un immobile ad un terzo al solo scopo di eludere i propri creditori. A riguardo puoi trovare un approfondimento cliccando qui.