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Donare gli immobili ai tuoi figli ti salva dai debiti?

Se ti sei imbattuto nella leggenda metropolitana in base alla quale per non pagare i debiti senza che la tua casa venga aggredita dai creditori è sufficiente donarla ai tuoi figli, sappi che non è così!

Spesso accade che inizi ad avere problemi ad onorare i tuoi debiti. A quel punto cerchi una soluzione, uno stratagemma in base al quale non pagare i creditori senza rischiare che i tuoi beni vengano aggrediti.

Accade così che ti imbatti in amici,conoscenti,forum su internet e in generale consulenti inesperti che ti consigliano di donare gli immobili ai tuoi figli così non avrai più nulla da rischiare perchè i creditori non avranno più nulla da toglierti in quanto tu non ne sarai più l’intestatario.

Ti spiego perchè non va così. La donazione degli immobili non li salva dall’aggressione dei
tuoi debitori per 3 motivi.

3 motivi per cui la donazione non basta a salvare i tuoi immobili dai creditori

1. Normalmente i crediti più importanti vengono sempre garantiti da ipoteca. L’ipoteca è una garanzia che viene agganciata all’immobile, quindi quando si trasferisce la proprietà dell’immobile si trasferisce anche l’ipoteca. Dunque se tu non pagherai il debitore garantito da quell’ipoteca egli comunque potrà mettere all’asta quell’immobile per far valere il suo diritto.

2. Se tu effettui una donazione i creditori possono in maniera molto semplice con un giudizio
civile esercitare un’azione revocatoria per ottenere la revoca di quell’atto di donazione e potranno così sempre aggredire il tuo patrimonio, anche quell’immobile che hai donato, dopo aver ottenuto la sentenza di revocatoria.

3. Oggi l’art. 2929-bis codice civile, introdotto dal D.L. n. 83/2015 convertito in L. n. 132/2015, offre una tutela ancor maggiore ai creditori. Tale norma di recente introduzione prevede che in caso di donazione il creditore, entro un anno dalla trascrizione dell’atto di donazione, se ha un titolo esecutivo può iniziare l’esecuzione su quell’immobile senza dover prima ricorrere all’azione revocatoria. Qui di seguito un estratto della norma.

Art. 2929-bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. […]”

Conclusione.

Se hai serie difficoltà ad onorare i tuoi debiti affidati ad un soggetto esperto che ti possa consigliare su come riuscire a rientrare nei vari debiti e che possa aiutarti ad evitare inutili sprechi di soldi ed inutili illusioni.

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