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Decreto di trasferimento

Nell’ambito della procedura d’asta giudiziaria si inserisce il decreto di trasferimento.
Ma di che si tratta?

Decreto di trasferimento

È l’atto emanato dal giudice attraverso cui viene trasferito l’immobile. Dunque quanto agli effetti è come se fosse un contratto di compravendita, in quanto permette all’aggiudicatario di diventare proprietario dell’immobile che era stato posto all’asta.

Andiamo a vedere quali elementi deve contenere il decreto di trasferimento.

Contenuto del decreto

1. Esso deve innanzitutto contenere l’indicazione precisa delle parti ossia i dati identificativi dell’aggiudicatario e del debitore.

2. Deve inoltre contenere l’indicazione esatta dell’immobile di cui viene trasferita la proprietà specificandone gli estremi catastali che lo identificano e la descrizione dell’immobile. In tal modo non si lascia alcuna possibilità di fraintendimento su quale sia effettivamente l’immobile trasferito.

3. Deve esserci poi l’ordine del giudice, rivolto al conservatore dei pubblici registri, di cancellare tutte le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie precedenti (art.586 c.p.c.).

4. Infine deve seguire l’ordine di rendere pubblico il trasferimento a tuo nome dell’immobile. Dunque da quel momento sarà pubblicamente riconosciuto che l’aggiudicatario è l’unico proprietario di quell’immobile.

Ci si chiede inoltre entro quanto tempo si ottiene dal giudice l’emanazione del decreto di trasferimento.

Normalmente dipende dal giudice o dal tribunale. Di solito il giudice impiega qualche settimana o anche qualche mese per emettere tale decreto.

Il mio consiglio

Quando si partecipa ad un’asta bisogna essere molto attenti a considerare la tempistica perché in queste circostanze è la tempistica che può decidere della validità o meno di un affare.

Qui di seguito è riportato un estratto dell’ articolo 586, comma 1°, codice di procedura civile, che disciplina il decreto di trasferimento.

Art. 586. Trasferimento del bene espropriato

“Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione puo’ sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie[…]”

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