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Da finanziamento soci a capitale sociale si paga l’imposta di registro?

Hai mai sentito parlare del finanziamento soci e dell’imposta di registro che lo riguarda? Se sei proprietario o socio di una società, questa notizia potrebbe interessarti. La Cassazione ha emesso una nuova ordinanza (n. 11276 del 29 aprile 2021) che stabilisce che il finanziamento soci enunciato in un verbale di assemblea, nel corso del quale viene aumentato il capitale sociale di una società utilizzando, per liberarlo, la somma a credito del socio finanziatore, è soggetto a imposta di registro con l’aliquota del 3%.

 

Questa decisione conferma l’orientamento della Cassazione, già espresso nel 2010 e ribadito nel 2019, secondo il quale vi è una fattispecie di enunciazione tassabile quando il contratto di finanziamento tra il socio e la società viene enunciato nel corso di un’assemblea dei soci. Tuttavia, è importante notare che questa interpretazione svaluta implicitamente l’osservazione secondo cui l’enunciazione in un verbale assembleare non si presta a essere tassata per mancanza del presupposto in base al quale l’enunciazione si rende tassabile.

 

È vero che l’articolo 22, comma 1, del Tur (testo unico dell’imposta di registro, Dpr 131/1986) indica, quale presupposto della tassazione dell’enunciazione, l’identità tra le parti contraenti dell’atto enunciante e le parti contraenti dell’atto enunciato. Ma se il concetto di “parte contraente” è del tutto appropriato per il contratto di finanziamento-soci, esso è veramente inappropriato per il verbale assembleare, il quale, per sua stessa natura (essendo una mera registrazione degli eventi assembleari), è pacificamente concepito come un “atto senza parti”.

 

Inoltre, se il contratto di finanziamento soci non è formalizzato, ma è frutto di un accordo verbale, l’articolo 22, comma 2, Tur, esonera da tassazione per enunciazione i contratti verbali i cui effetti «sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione». Ebbene, il verbale assembleare documenta, nel momento in cui illustra il collocamento dell’aumento di capitale sociale, il contratto tra soci e società con il quale i soci, esercitando l’opzione a essi spettante, sottoscrivono l’aumento di capitale e liberano la sottoscrizione compensando il credito derivante dal contratto di finanziamento soci con il debito derivante dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale.

 

È chiaro che questa compensazione determina la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento e che questa situazione si verifica «in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione», con il che dovrebbe venir meno il presupposto della tassazione per enunciazione.

 

In conclusione, la recente decisione della Cassazione ha stabilito che il finanziamento soci enunciato in un verbale di assemblea, nel corso del quale viene aumentato il capitale sociale di una società utilizzando la somma a credito del socio finanziatore, è soggetto all’imposta di registro con l’aliquota del 3%. Se sei un socio di una società e hai dubbi in merito alla corretta gestione fiscale dei finanziamenti soci, o se stai considerando di effettuare un finanziamento alla tua società e vuoi sapere come gestire correttamente la tassazione, contattami per una consulenza personalizzata. Come avvocato specializzato in diritto immobiliare, posso fornirti tutta l’assistenza di cui hai bisogno per affrontare queste problematiche in maniera professionale ed efficiente.

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