In questo articolo parleremo di un argomento di diritto immobiliare molto interessante e complesso: l’applicabilità del principio del “prezzo-valore” alla compravendita immobiliare con un trustee come parte acquirente. Ma prima di entrare nel merito della questione, dobbiamo capire cosa sia un trust.
Il trust è un istituto giuridico anglosassone molto diffuso in ambito internazionale che consente di destinare beni o diritti a uno o più beneficiari, affidandoli a un soggetto terzo, detto trustee, che ha il compito di amministrare il patrimonio vincolato secondo le istruzioni del disponente e a favore dei beneficiari. Il trustee agisce in nome e per conto del trust, che è una figura giuridica autonoma, e non in nome proprio.
Il trust può essere costituito mediante atto tra vivi o mediante testamento, e prevede la creazione di un patrimonio separato, indipendente da quello del disponente e del trustee, che può essere costituito da qualsiasi tipo di bene, anche immobiliare.
Il trust autodichiarato è una particolare forma di trust, in cui il disponente e il trustee sono la stessa persona, e che non richiede l’intervento di un notaio o di un giudice per la sua costituzione. In pratica, il disponente si autonomina trustee e costituisce il trust con una semplice scrittura privata.
Venendo al tema dell’applicabilità del principio del “prezzo-valore”, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo sistema di determinazione della base imponibile della compravendita immobiliare non è applicabile se l’acquirente è una persona fisica che agisce nell’esercizio di un’attività commerciale, artistica o professionale. Tuttavia, la Corte ha anche precisato che la sottoposizione del bene acquistato al vincolo derivante da un trust non influenza l’imposizione sulla compravendita stessa, né quella sulla dotazione del trust.
Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di una compravendita con un trustee come parte acquirente, il principio del “prezzo-valore” potrebbe trovare applicazione se il trustee agisce in qualità di persona fisica e non nell’esercizio di un’attività commerciale, artistica o professionale. Tuttavia, questo solleva una questione importante: se il trustee è un mero strumento transitorio per l’attuazione del programma a favore del beneficiario, allora le qualità soggettive dell’acquirente prescritte dalla norma sul “prezzo-valore” dovrebbero essere individuate come esistenti in capo al beneficiario del trust.
In sintesi, l’applicabilità del principio del “prezzo-valore” alla compravendita con un trustee come parte acquirente dipende dalle qualità soggettive del trustee e dal fatto che agisca o meno nell’esercizio di un’attività commerciale, artistica o professionale. Tuttavia, la questione dell’applicabilità del “prezzo-valore” al trust autodichiarato rimane ancora aperta.
In conclusione, le compravendite immobiliari con trustee come parte acquirente sono un argomento molto complesso, che richiede una conoscenza approfondita del diritto immobiliare e tributario. Per gestire al meglio questo tipo di transazione, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato specializzato, che possa fornire una consulenza specifica e personalizzata, in grado di tutelare gli interessi del cliente e garantire una corretta gestione fiscale e legale della compravendita.