L’acquisto di un immobile ad un’ asta giudiziaria può essere una situazione molto vantaggiosa per diversi aspetti.
E’ anche vero, però, che bisogna stare attenti a tante cose che possono succedere e a tanti dati che se non valutati bene prima possono provocare delle brutte sorprese dopo.
Uno di questi rischi è quello delle spese condominiali che dovremo pagare una volta che avremo acquistato l’immobile.
COSA DICE LA PERIZIA?
Di solito, già nella perizia, il tecnico incaricato dal giudice indica se e quali sono le spese condominiali che sono pendenti in quel momento e indica a quanto ammonta la quota ordinaria.
Ma come funzionano le spese condominiali dopo aver acquistato un immobile all’asta giudiziaria?
La regola che si applica agli immobili comprati in asta è la stessa che si applica per l’acquisto di immobili nel mercato libero e, cioè, nelle classiche compravendite da farsi davanti a notaio.
MA QUINDI CHE SPESE SONO DOVUTE?
Il nuovo proprietario, e, quindi, la persona che si è aggiudicata l’asta giudiziaria è tenuto, per legge, a corrispondere le spese di condominio relative all’esercizio in corso e a quello precedente all’acquisto e nulla più.
Ecco perché i debiti condominiali indicati nella perizia servono fino ad un certo punto.
Infatti, non di rado capita che la perizia viene depositata diversi anni prima dell’effettiva vendita all’asta dell’immobile.
Quindi, il condominio non potrà chiedere quei debiti al nuovo proprietario, ma dovrà limitare le proprie pretese solo ed unicamente a quelli dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente all’acquisto.
E CHE SUCCEDE PER LE SPESE STRAORDINARIE?
E quindi che succede per quelle spese come ristrutturazione di facciata o opere straordinarie che il condominio può deliberare nella competente assemblea?
Nel silenzio della legge sul punto, la Cassazione ha stabilito, a chiare lettere, che il nuovo proprietario sarà tenuto al pagamento solo di quelle spese la cui approvazione in assemblea sia stato fatto entro l’esercizio precedente all’acquisto e non oltre.
Attenzione, la Cassazione parla chiaramente di assemblea che ha deliberato la spesa e non di assemblea che ha ripartito le spese tra i condomini.