Vediamo se l’associazione in partecipazione tra privati sia realmente realizzabile.
L’associazione in partecipazione è il contratto attraverso cui un soggetto, che svolge un’attività di impresa, attribuisce ad un altro soggetto la partecipazione agli utili della propria impresa o affari, ricevendo in cambio da costui di un apporto in capitale.
In pratica “tu mi dai dei solidi ed io ti faccio partecipare agli ultimi della mia impresa o dell’affare che abbiamo deciso di condurre insieme”.
Cosa dice la legge
Art. 2549 c.c. Nozione.
“Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.”
A ben vedere la disciplina fa riferimento a un’attività evidentemente d’impresa. L’affare a cui fa riferimento il codice è, secondo gli esperti, un affare svolto nell’ambito dell’attività di impresa. Interpretando l’articolo di legge in maniera chiara e semplice, si può in linea di principio dedurre che non è possibile effettuare un contratto di associazione in partecipazione tra privati.
In pratica
Mancando, però, un divieto espresso allo svolgimento dell’associazione in partecipazione tra privati, supponiamo pure che essa venga svolta al di fuori dell’attività d’impresa.
Il problema si pone in particolare per quegli investitori immobiliari privati che cercano di reperire capitale per svolgere le loro operazioni speculative sugli immobili.
“Come si può pensare che l’associazione in partecipazione, ossia un contratto spiccatamente commerciale, possa essere effettuata tra soggetti che hanno un’intenzione speculativa su un immobile?”
L’associante, nel nostro caso l’investitore immobiliare, nel porre in essere questo tipo di contratto dimostra una grande capacità organizzativa. Egli deve raccogliere del capitale per il compimento di un’affare, dichiarando implicitamente che quella che sta svolgendo sia una vera e propria attività d’impresa. Quando sono i privati a svolgere attività che rientrano nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, essi si espongono a rischi notevoli. Possibilità di accertamenti e di sanzioni amministrative, rischi di carattere civilistico, tributario e penale sono solo alcuni dei pericoli a cui il soggetto privato può andare incontro.
Il mio parere
L’associazione in partecipazione tra privati, tanto decantata da sedicenti esperti del settore immobiliare, una forma di acquisizione del capitale troppo rischiosa. Il soggetto privato che intende reperire capitale può avvalersi di altri strumenti legittimi a sua disposizione diversi da quello di cui discutiamo.
Sconsiglio di utilizzare l’associazione in partecipazione tra privati sia per i rischi a cui ci si espone sia perchè tale forma contrattuale è soggetta all’obbligo di registrazione. A differenza di quanto erroneamente si pensi, infatti, anche se si decide di dar corso ad un’associazione in partecipazione tra privati essa va sempre registrata. Vediamo perchè.
Innanzitutto è obbligatorio per legge registrare l’associazione in partecipazione. Se a seguito di un accertamento fiscale devi dimostrare la provenienza di una certa cifra versata sul tuo conto corrente, ad esempio 50 mila euro, ma il contratto di associazione in partecipazione che la giustifica non è registrato, la mancata registrazione comporta dei problemi.
Inoltre si dovrà dimostrare al fisco che quell’attività in cui si inserisce l’associazione in partecipazione non registrata, non sia un’attività posta in essere nell’esercizio dell’impresa. Ovviamente ciò sarà difficile da dimostrare poichè poter porre in essere tale forma contrattuale implica sicuramente avere una struttura organizzativa tale che ti ha permesso di avere un contratto così spiccatamente commerciale.
Per concludere
Il fatto che molti privati non abbiano avuto problemi per aver effettuato un’associazione in partecipazione, non significa che quel contratto così com’è funziona ed è legittimo. Anche il fatto di non aver subito accertamenti a seguito di un’associazione in partecipazione tra privati non significa che essa sia fiscalmente regolare. Si è trattato solo di un caso fortunato.
Pertanto sconsiglio ai privati, che non vogliano avere problemi legali e fiscali, l’utilizzo di questo strumento contrattuale per reperire capitali. Invito inoltre a confrontarsi con operatori seri del settore immobiliare e a far ricorso a strumenti più adeguati e meno rischiosi.