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Assicurazione sulla vita: cosa succede se il beneficiario muore prima del contraente

L’assicurazione sulla vita è un contratto che prevede il pagamento di una somma di denaro, detta premio, da parte del contraente all’assicuratore. In cambio, l’assicuratore si impegna a pagare una somma di denaro, detta indennizzo o beneficio, ai beneficiari designati dal contraente in caso di morte di quest’ultimo.

Tuttavia, cosa accade se il beneficiario premuore al contraente? Questa situazione può verificarsi quando il beneficiario della polizza muore prima del contraente. In questo caso, la prestazione dell’assicuratore non può essere eseguita a favore del beneficiario, ma deve essere eseguita a favore degli eredi del beneficiario.

La recente sentenza di Cassazione n. 9948/2021 ha chiarito il principio di diritto che stabilisce che la prestazione dell’assicuratore deve essere eseguita a favore degli eredi del beneficiario, purché la disposizione a favore del terzo beneficiario premorto non sia stata revocata oppure il contraente abbia diversamente disposto.

In sostanza, una volta che il contraente ha designato il beneficiario della polizza, costui ha acquisito un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Tale diritto fuoriesce dal patrimonio dello stipulante ed entra a far parte del patrimonio del beneficiario. Pertanto, nel momento in cui il contraente individua il beneficiario della polizza, la stessa norma codicistica indica che costui acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

Il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore non viene pregiudicato dalla premorienza del beneficiario, ma la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del beneficiario, se il beneficiario premorto non ha revocato la disposizione a suo favore o se il contraente non ha diversamente disposto.

Inoltre, la premorienza del beneficiario non implica la nullità della polizza, poiché la morte del contraente non è un evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma determina solo la sua esigibilità. Il beneficiario della polizza ha un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione che trova la sua fonte nel contratto di assicurazione.

È importante sottolineare che questa situazione può generare dubbi e incertezze sulla gestione della prestazione dell’assicuratore. Per questo motivo, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto delle assicurazioni in caso di premorienza del beneficiario.

Gli esperti in questo campo possono fornire una consulenza adeguata per risolvere i problemi legati alla premorienza del beneficiario e alla corretta esecuzione della prestazione dell’assicuratore a favore degli eredi del beneficiario.

In sintesi, la premorienza del beneficiario non pregiudica il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore. Tuttavia, in questa situazione, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del beneficiario, purché la disposizione a favore del terzo beneficiario premorto non sia stata revocata oppure il contraente abbia diversamente disposto.

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