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Acquisto immobiliare in comproprietà durante la separazione dei beni: cosa succede in caso di crisi coniugale?

Spesso, durante un matrimonio, può capitare di acquistare un’abitazione insieme al coniuge, anche in regime di separazione dei beni. Se il pagamento dell’abitazione viene effettuato da un solo coniuge, il bene risulterà comunque di proprietà di entrambi, in base alle rispettive quote di acquisto.

 

Ma cosa accade in caso di separazione o divorzio? Se non vi sono figli minori o figli maggiorenni non ancora economicamente autonomi, il coniuge potrà ottenere l’intero godimento dell’immobile solo se vi sarà il consenso dell’altro, che potrà decidere di vendergli la propria quota di proprietà. In assenza di tale accordo, si dovrà procedere a una divisione giudiziale, tramite domanda rivolta al Tribunale competente, che disporrà la vendita forzata dell’immobile e la ripartizione del ricavato tra i due coniugi contitolari.

 

Ma cosa accade se il preliminare di acquisto e il relativo acconto sono stati pagati solo da uno dei coniugi? In questo caso, nonostante le attribuzioni patrimoniali a un solo coniuge e nonostante la separazione dei beni, l’acquisto della casa coniugale ricade nel regime della comunione ordinaria, ovvero i beni rimangono comuni a entrambi i coniugi.

 

È importante sottolineare che gli accordi assunti prima del matrimonio o in sede di separazione consensuale e in vista del futuro divorzio, che prevedono il trasferimento dell’intera proprietà dell’immobile a uno dei due coniugi tramite scrittura privata, sono nulli per illiceità della causa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che la situazione potrebbe essere diversa se tale trasferimento, riportato in una scrittura privata prima dell’eventuale fallimento del matrimonio, si configuri come indennizzo per le spese sostenute da uno dei due coniugi per tale immobile.

 

In particolare, la sentenza della Cassazione civile n. 6857/1992 aveva stabilito che gli accordi presi tra i coniugi prima del matrimonio o durante la separazione consensuale e in vista di un futuro divorzio sono nulli per illiceità della causa. Tuttavia, la sentenza n. 23713/2012 ha indicato che il caso può essere diverso se il trasferimento di proprietà viene previsto in una scrittura privata prima dell’eventuale fallimento del matrimonio e si configura come un indennizzo per le spese sostenute da uno dei due coniugi per l’acquisto dell’immobile.

 

Ad esempio, se uno dei coniugi ha pagato interamente l’acquisto dell’abitazione coniugale, potrebbe essere redatta una scrittura privata che preveda il trasferimento dell’immobile a suo favore, ma solo se tale accordo rappresenta una “datio in solutum”, ovvero una restituzione delle somme spese per l’acquisto dell’immobile.

 

In conclusione, è importante valutare attentamente la scelta di acquistare un’abitazione in comproprietà durante il matrimonio, considerando le possibili conseguenze in caso di separazione o divorzio. In caso di pagamento dell’acquisto da parte di uno solo dei coniugi, si deve tenere presente che l’immobile sarà comunque di proprietà di entrambi. Qualsiasi accordo scritto tra i coniugi, in vista di un possibile fallimento del matrimonio, deve essere valutato attentamente per evitare di incorrere in situazioni di illiceità. In ogni caso, è sempre consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia per effettuare una corretta valutazione.

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